IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  gennaio  2004,  concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004,
della  dichiarazione  dello  stato  di emergenza nel territorio della
citta' di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare;
  Vista   l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001,
recante  «Disposizioni  urgenti  per fronteggiare l'emergenza in atto
nel territorio del comune di Venezia»
  Vista  la nota del sindaco di Venezia - Commissario delegato del 23
aprile 2004 con la quale ha rappresentato l'esigenza che vengano rese
immediatamente disponibili le risorse finanziarie attivabili ai sensi
dell'art. 23-quater della legge 27 febbraio 2004, n. 47;
  Visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
  Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art. 23-quater del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
  Viste  le  note  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 1° giugno e 8 luglio 2004;
  Visti  i  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio  2003  e  del  13  febbraio  2004,  con  i  quali  e'  stato
rispettivamente dichiarato e prorogato fino al 1° marzo 2005 lo stato
di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita'
nella localita' di Mestre del comune di Venezia;
  Viste  le  disposizioni  contenute nell'ordinanza 19 marzo 2003, n.
3273,  nonche'  quelle  di cui all'art. 10 dell'ordinanza 27 novembre
2003,  n. 3328, con le quali e' stata definita la disciplina generale
di   riferimento  per  l'attuazione  degli  interventi  necessari  al
superamento del predetto stato di emergenza;
  Atteso  che l'attuale confluenza tra la A27 e la A4 (tangenziale di
Mestre)  determina  per  la  sua  configurazione  una  situazione  di
congestione  del  traffico  tale da causare situazioni di rischio per
l'incolumita' degli utenti di tale arteria;
  Vista  la  nota  del  19  luglio  2004 del presidente della regione
Veneto;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20  marzo 2002, concernente la dichiarazione di grande evento» per il
semestre  di  Presidenza  italiana  dell'Unione  europea,  cosi' come
modificato  ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data  30  agosto  2002  e successivamente prorogato dai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003
e del 23 gennaio 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3247 del 30 ottobre
2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283
del   18   aprile   2003,  recante  «Ulteriori  disposizioni  per  la
celebrazione   del  semestre  di  Presidenza  italiana  della  Unione
europea»,  come integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  2  ottobre  2003,  n. 3315, nonche' la successiva
ordinanza del 19 dicembre 2003, n. 3331;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  novembre  2002,  con  il  quale  e'  stato dichiarato, fino al 31
dicembre  2003,  lo  stato  di  emergenza  socio-ambientale  a  causa
dell'inquinamento  delle  acque  del  lago Maggiore determinatosi nel
comune   di  Verbania,  nella  provincia  di  Verbano  Cusio  Ossola,
successivamente  prorogato  dal  decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 11 dicembre 2003 fino al 31 agosto 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257
dell'11  dicembre 2002 recante «disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza  socio ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque
del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania»;
  Ritenuto  di  dover  disporre  per  l'adeguamento  del compenso del
prefetto  di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato, in analogia
con  quanto  percepito  dai prefetti commissari delegati per le altre
emergenze in atto sul territorio nazionale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31  ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  in  ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi il 31
ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legistative»,
con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che
hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati
prorogati fino al 31 dicembre 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253
del 29 novembre 2002;
  Visto  il  decreto-legge  3  giugno  1996,  n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione  civile rispettivamente, del 6
febbraio  1996,  n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre
2000,  n.  3089  e  del  10  aprile  2001,  n.  3122  concernenti  la
ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia;
  Vista  la  richiesta  del  26  luglio 2004 del sindaco di Venezia -
commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2004, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della
regione  Puglia  nel  settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali
pericolosi,  bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde
e  dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque
superficiali  e  sotterranee  e dei cicli di depurazione e' stato, da
ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;
  Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
novembre 1994 e del 4 gennaio 1995;
  Viste   le   ordinanze   del   Ministro  dell'interno  delegato  al
coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n.
2557  del  30  aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29
ottobre  1997,  n.  2776,  del  31 marzo 1998, n. 2985, del 31 maggio
1999,  n.  3045  del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184
del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003;
  Vista la nota del 18 luglio 2004, con cui il Commissario delegato -
presidente della regione Puglia chiedela rideterminazione dei termini
stabiliti  dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione n. 3271
del 12 marzo 2003;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  sindaco  di  Venezia  -  commissario  delegato,  al fine di
proseguire  con ogni urgenza le attivita' inerenti al superamento del
contesto  emergenziale  relativo  al traffico acqueo lagunare, di cui
all'ordinanza  di  protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, e'
autorizzato  ad  utilizzare,  ai  sensi dell'art. 80, comma 28, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  cosi'  come prorogato dall'art.
23-quater del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2004,  n.  47,  il limite
d'impegno  quindicennale di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2005
a  valere  sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'art. 13 della legge
1° agosto 2002, n. 166, prescindendosi dall'approvazione del Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  prevista dalla
medesima disposizione.
  2.  Al  termine  dello  stato  d'emergenza, il commissario delegato
rendiconta   al  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica sulle risorse impiegate e sulla destinazione delle stesse.