IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della citta' di Venezia, in relazione al traffico acqueo lagunare; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia» Vista la nota del sindaco di Venezia - Commissario delegato del 23 aprile 2004 con la quale ha rappresentato l'esigenza che vengano rese immediatamente disponibili le risorse finanziarie attivabili ai sensi dell'art. 23-quater della legge 27 febbraio 2004, n. 47; Visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166; Visto l'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'art. 23-quater del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° giugno e 8 luglio 2004; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 e del 13 febbraio 2004, con i quali e' stato rispettivamente dichiarato e prorogato fino al 1° marzo 2005 lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia; Viste le disposizioni contenute nell'ordinanza 19 marzo 2003, n. 3273, nonche' quelle di cui all'art. 10 dell'ordinanza 27 novembre 2003, n. 3328, con le quali e' stata definita la disciplina generale di riferimento per l'attuazione degli interventi necessari al superamento del predetto stato di emergenza; Atteso che l'attuale confluenza tra la A27 e la A4 (tangenziale di Mestre) determina per la sua configurazione una situazione di congestione del traffico tale da causare situazioni di rischio per l'incolumita' degli utenti di tale arteria; Vista la nota del 19 luglio 2004 del presidente della regione Veneto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002 e successivamente prorogato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003 e del 23 gennaio 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea», come integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, nonche' la successiva ordinanza del 19 dicembre 2003, n. 3331; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, successivamente prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2003 fino al 31 agosto 2004; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002 recante «disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania»; Ritenuto di dover disporre per l'adeguamento del compenso del prefetto di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato, in analogia con quanto percepito dai prefetti commissari delegati per le altre emergenze in atto sul territorio nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legistative», con il quale gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002; Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401; Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089 e del 10 aprile 2001, n. 3122 concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia; Vista la richiesta del 26 luglio 2004 del sindaco di Venezia - commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995; Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776, del 31 marzo 1998, n. 2985, del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002 e n. 3271 del 12 marzo 2003; Vista la nota del 18 luglio 2004, con cui il Commissario delegato - presidente della regione Puglia chiedela rideterminazione dei termini stabiliti dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione n. 3271 del 12 marzo 2003; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco di Venezia - commissario delegato, al fine di proseguire con ogni urgenza le attivita' inerenti al superamento del contesto emergenziale relativo al traffico acqueo lagunare, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi dell'art. 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come prorogato dall'art. 23-quater del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il limite d'impegno quindicennale di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2005 a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, prescindendosi dall'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica prevista dalla medesima disposizione. 2. Al termine dello stato d'emergenza, il commissario delegato rendiconta al Comitato interministeriale per la programmazione economica sulle risorse impiegate e sulla destinazione delle stesse.